Esami di Stato a.s. 2019-2020

Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, sono ammessi a sostenere l'esame di Stato in qualità di candidati interni gli studenti che hanno frequentato l'ultimo anno di corso dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado presso istituzioni scolastiche statali e paritarie. L'ammissione all'esame di Stato è disposta, in sede di scrutinio finale, dal consiglio di classe, presieduto dal dirigente scolastico.

 Ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del d. 19s. n. 62 del 2017 sono ammessi, a domanda, abbreviazione per merito, direttamente all'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo, gli studenti che hanno riportato, nello scrutinio finale della penultima classe, non meno di otto decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente e non meno di otto decimi nel comportamento,che hanno seguito un regolare corso di studi di istruzione secondaria di secondo grado e che hanno riportato una votazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non inferiore a otto decimi nel comportamento negli scrutini finali dei due anni antecedenti il penultimo, senza essere incorsi in non ammissioni alla classe successiva nei due anni predetti. Le votazioni suddette non si riferiscono all'insegnamento della religione cattolica e alle attività alternative.

  I candidati interni dovranno presentare la domanda come da modulistica allegata, corredandola del diploma di scuola secondaria di primo grado e del versamento della  Tassa di esame che  deve essere corrisposta al momento della presentazione della domanda per gli esami di Stato (ex maturità). L'importo è di 12.09 euro. Il pagamento non è rateizzabile (art. 3 Decreto Ministeriale Finanze 16.09.1954).

  Per quanto non espresso si rinvia all’allegato n.1 delle disposizioni MIUR 22110 del 28/10/2019