Ordinanza Ministeriale 15 luglio 1991 n. 215(artt.45-46)

Pubblicazione esiti Elezioni per  il rinnovo degli OO.CC. nei consigli di classe, delle rappresentanze degli studenti in Consiglio di Istituto e nella Consulta provinciale.I rappresentanti delle liste dei candidati ed i singoli candidati che ne abbiano interesse possono presentare ricorso avverso i risultati delle elezioni, entro 5 giorni dalla data di affissione degli elenchi relativi alla proclamazione degli eletti, alla commissione elettorale di istituto.I ricorsi sono decisi entro 5 giorni dalla scadenza del termine sopra indicato.Ai verbali e agli atti concernenti gli scrutini relativi alle elezioni hanno diritto di accesso i componenti delle commissioni elettorali in sede di esame dei ricorsi eventualmente presentati dai rappresentanti di lista, nonché i rappresentanti di lista e i candidati.